Con un’interessante decisione Trib. Rimini 27 luglio 2013, Giud. La Battaglia, sancisce la responsabilità extracontrattuale discendente dalla trascrizione illegittima di un ricorso amministrativo, con il quale erano stati impugnati alcuni atti che determinavano il trasferimento all’ente comunale di un immobile condotto in locazione dalla ricorrente.
La decisione prende spunto dalla distinzione operata dalla pronuncia delle Sezioni unite della Cassazione n. 6597 del 2011, secondo cui si ha trascrizione “ingiusta” allorquando sia stata trascritta una domanda (pur astrattamente trascrivibile, e tuttavia) successivamente rigettata; e trascrizione “illegittima” laddove, invece, sia stata eseguita la trascrizione di una domanda giudiziale al di fuori dei casi contemplati dagli artt. 2652 e 2653 c.c. In tale ultimo caso, la tutela per il danneggiato è offerta non già dall’art. 96, II co., c.p.c., bensì da un’autonoma azione risarcitoria ex art. 2043 c.c., proponibile dinanzi al giudice ordinario anche se – come nel caso di specie – si controverta della trascrizione di una domanda rivolta al giudice amministrativo.
Nella fattispecie esaminata dal giudice riminese, la parte che aveva trascritto la domanda era titolare di un mero diritto personale di godimento sull’immobile, sul quale dunque non incideva (se non indirettamente) la vicenda circolatoria determinata dagli atti amministrativi impugnati. Sul presupposto che funzione tipica della trascrizione di cui agli artt. 2652-2653 c.c. sia quella di rendere opponibili gli effetti della sentenza nel rapporto tra l’attore e gli aventi causa dal convenuto, il giudice valuta quindi “illegittima” la trascrizione, proprio perché nessun effetto utile poteva conseguire, neppure in astratto, in favore del conduttore trascrivente.
La sentenza merita di essere segnalata perchè la considerazione che si tratti di un adempimento privo di qualsivoglia idoneità funzionale al perseguimento del bene della vita anelato dal cliente, ha indotto il Tribunale ad attribuire concorrente responsabilità all’avvocato che aveva curato materialmente la trascrizione; nonché al conservatore dei registri immobiliari, per non aver dato corso alla trascrizione con riserva ex art. 2674 bis c.c., di fronte ad una domanda sicuramente idonea a fondare un consistente dubbio sulla trascrivibilità.
Alla condanna generica al risarcimento si accompagna quella alla cancellazione della trascrizione “dannosa”, intesa dal giudice alla stregua di risarcimento in forma specifica (hanno ritenuto possibile ordinare la cancellazione, in queste ipotesi, anche con provvedimento cautelare, Trib. Arezzo, 5.9.2006; Trib. Verona, (ord.) 10.10.2002; Trib. Brindisi, 25.3.2002). Ha considerato illegittima la trascrizione della domanda volta all’accertamento dell’illegittimità del contratto di outsorcing il Tribunale di Pavia (sent. 7.6.2011), condannando l’Agenzia del Territorio al risarcimento ex art. 2043 c.c..
Sulla risarcibilità del danno da trascrizione illegittima, si erano già pronunciate favorevolmente Cass., 18.4.2007, n. 9297 e 19.12.2003, n. 19531. In merito alla possibilità di chiedere la cancellazione della trascrizione illegittima di una domanda in un autonomo giudizio, si vedano Cass., 3.12.2007, n. 25348; 8.5.1996, n. 4281; 21.2.1991, n. 1859; 20.10.1990, n. 10219; 30.6.1982, n. 3933; 26.11.1979, n. 6182, e Trib. Milano, (ord.) 8.3.2006 (contra, Cass., 12.1.2000, n. 263; 7.5.1998, n. 4624; 23.5.1994, n. 5022, e Trib. Salerno, 23.7.2001, che circoscrivono, invece, la tutela, al rimedio di cui all’art. 96 c.p.c.). L’orientamento volto a distinguere tra trascrizione “ingiusta” (per la quale è applicabile l’art. 96 c.p.c.) e trascrizione “illegittima” (generatrice di un’autonoma fattispecie risarcitoria extracontrattuale) si fa risalire a Pajardi, La responsabilità per le spese e i danni del processo, Milano, 1959, pp. 351, 370, il quale peraltro considera la disciplina della responsabilità ex art. 96 c.p.c. “un sottosistema autonomo e completo” rispetto al sistema della responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c.; mentre tra i fautori dell’impostazione unitaria (che rinvengono nell’art. 96 c.p.c. l’unico strumento di tutela applicabile) si può menzionare Satta, Diritto processuale, Padova, 2002. E già Carnelutti, Istituzioni del nuovo processo civile italiano, 4° ed., Roma, 1951, I, p. 238 distingue tra “illiceità” e “ingiustizia”, e sulla scia Calvosa, Condanna al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata, in Riv. trim. dir. proc., 1954, 392.
Sulla pronuncia delle Sezioni unite della Cassazione si sono espressi, recentemente, G. Travaglino, I danni da trascrizione illegittima tra l’art. 2043 c.c. e l’art. 96 c.p.c., in Corr. Merito, 2011, 609; G. Belli, Il danno da trascrizione illegittima: art. 96 c.p.c. o art. 2043 c.c.?, in Contr. e impr., 2013, 20; M. C. Vanz, Illegittima trascrizione della domanda giudiziale e risarcimento del danno, in Riv. dir. proc., 2012, 206; V. Carbone, Risarcimento del danno da trascrizione illegittima, in Corr. Giur., 2011, 608.