Non è il marmo ciò che si scambia sul mercato dei blocchi, bensì azioni o, più in generale, strumenti finanziari normalmente negoziati sui mercati regolamentati. In particolare, si ha blocco quando un numero relativamente grande di titoli
(azioni, obbligazioni e altri strumenti finanziari diversi dai prodotti derivati) viene scambiato tra due parti con unica
transazione e al prezzo concordato dalle parti stesse.
Quando un’operazione di scambio assume tanta rilevanza da assurgere a rango di blocco? Dipende dalla “portata” del
titolo. La Consob, in apposito regolamento – si tratta della deliberazione n. 11768 del 23/12/98 – ha identificato quattro
soglie minime oltre le quali un ordine può avere carattere di blocco.
La prima soglia, fissata a 150mila euro, si applica agli strumenti finanziari il cui controvalore giornaliero medio negoziato sul relativo mercato regolamentato italiano risulta, negli ultimi sei mesi, inferiore a 1,5 milioni di euro.
La seconda soglia, fissata a 250mila euro, si applica agli strumenti finanziari il cui controvalore giornaliero medio negoziato sul relativo mercato regolamentato italiano risulta compreso, negli ultimi sei mesi, tra gli 1,5 e i 3 milioni di euro.
La terza soglia, fissata a 500mila euro, si applica agli strumenti finanziari il cui controvalore giornaliero medio negoziato sul relativo mercato regolamentato italiano risulta compreso, negli ultimi sei mesi, tra i 3 e i 10 milioni di euro.
La quarta soglia, fissata in 1,5 milioni di euro, si applica agli strumenti finanziari il cui controvalore giornaliero medio
negoziato sul relativo mercato regolamentato italiano risulta, negli ultimi sei mesi, superiore ai 10 milioni di euro.
Ma perché definire per ogni valore mobiliare i relativi blocchi? Perché lo scambio in unica soluzione di una rilevante
quantità di titoli, può determinare profonde oscillazioni di prezzo e quindi aumentare la volatilità del mercato, ossia il
suo grado di rischio. Il che, in ultima analisi, si traduce nell’allontanamento di una cospicua parte di investitori, vale a
dire di quelli meno propensi all’azzardo eccessivo. Per questo motivo, è consentito scambiare i blocchi fuori dal mercato
ufficiale, al prezzo stabilito dal cliente con la controparte.
Proprio perché scambiati al di fuori del mercato regolamentato, i blocchi possono essere negoziati anche prima o dopo
l’orario ufficiale di contrattazione; le relative transazioni, inoltre, non partecipano alla formazione degli indici di Borsa.
Ciò tuttavia non significa che tali operazioni cadano nell’oblio. Entro cinque minuti dall’esecuzione, l’intermediario deve
fornire una serie di informazioni alla società di gestione del mercato regolamentato interessato: titolo trattato, quantità
scambiata, prezzo unitario al netto di commissioni e ora di esecuzione dell’operazione. Decorsa un’ora, le stesse informazioni vengono diffuse al mercato dalla società di gestione.