Chiariamo innanzitutto che interessi di mora e interessi legali sono cose diverse.
Cosa s’intende per “mora”
Il termine “mora” allude ad un inadempimento, in particolare all’illecito mancato pagamento nel termine previsto da accordi o dalla legge.
L’interesse di mora è connesso ad un intento sanzionatorio contro la parte che sta ritardando il pagamento ed a favore di chi sta, viceversa, subendo la carenza di danaro.
Natura degli interessi moratori
Gli interessi moratori, quindi, hanno natura risarcitoria, poiché consentono di risarcire il creditore per il danno derivante dal ritardato pagamento da parte del debitore rispetto la scadenza prefissata.
Gli interessi moratori generalmente sono convenzionali, ossia fissati contrattualmente dalle parti.
Il tasso degli interessi di mora, fissato in applicazione di quanto disposto dal D.Lgs 231/02, è molto più elevato del tasso di interesse legale.
Cosa prevede il D.LGS 231/2002
Ai sensi del D.lgs 231/2002 “Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”, gli interessi moratori sono dovuti, nell’ambito di una transazione commerciale, in favore di chi subisce ingiustificatamente un ritardo nel pagamento del prezzo.
Vediamo, innanzitutto di capire il significato di alcune definizioni:
TRANSAZIONE COMMERCIALE: contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo;
INTERESSI DI MORA: interessi legali di mora ovvero interessi ad un tasso concordato tra imprese;
INTERESSI LEGALI DI MORA: interessi semplici di mora su base giornaliera ad un tasso che è pari al tasso di riferimento maggiorato di sette punti percentuali;
TASSO DI RIFERIMENTO: tasso di interesse applicato dalla BCE alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principali.
Gli interessi moratori decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento, senza che sia necessaria la costituzione in mora del debitore, salvo che il debitore sia in grado di dimostrare che l’inadempimento sia stato determinato da cause a lui non imputabili (art. 3 e 4).
Gli interessi moratori sono determinati nella misura degli interessi legali di mora (art. 5). Nelle transazioni commerciali tra imprese è tuttavia consentito alle parti di concordare un tasso di interesse diverso, nei limiti previsti dall’art. 7.
Il creditore ha, altresì, diritto al rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte (art. 6).
Le clausole relative al termine di pagamento, al saggio degli interessi moratori o al risarcimento per i costi di recupero, sono NULLE quando risultano gravemente inique in danno del creditore.