Cass. 21 dicembre 2015 n. 25606 precisa che l’elemento essenziale e caratterizzante del contratto estimatorio è la facoltà del consegnatario di restituire la merce in alternativa all’obbligo di pagamento del prezzo, senza che a tale configurazione sia di ostacolo la mancata prefissione esplicita di un termine per l’esercizio dell’indicata facoltà di restituzione.
Con il contratto estimatorio il proprietario (tradens) consegna una o più cose mobili determinate ad un soggetto (accipiens) che si obbliga a pagare il prezzo, salvo restituire quanto ricevuto nel termine stabilito (art. 1556 c.c.). L’accipiens non acquista la proprietà della res né assume l’obbligazione di venderla, ma è tenuto al pagamento del prezzo di stima, ove alieni, per proprio conto e nel proprio interesse, a terzi, le cose consegnate, oppure non provveda, nel termine convenuto, alla restituzione.
L’operazione economica trova giustificazione, da una parte, nell’interesse del proprietario di avvalersi dell’organizzazione di altri imprenditori per far conoscere i propri prodotti; dall’altra, nell’interesse dell’accipiens di avere a disposizione beni in vista della rivendita, con la sicurezza di poter restituire entro il termine stabilito, l’invenduto, andando così esente dal pagamento del prezzo (Cass., 17 luglio 2003, n. 1196).
Va precisato che il contratto estimatorio è un contratto reale: ciò significa che l’accordo delle parti non è ancora sufficiente per dirsi formato il vincolo negoziale, che viene ad esistenza solo al momento della consegna delle cose dal tradens all’accipiens.
In dottrina, si è rilevata l’estrema eterogeneità dei criteri utilizzabili per l’identificazione dei singoli tipi legali. Nei contratti ad effetti reali, la specifica natura del corrispettivo (vendita o permuta) o la natura del bene consegnato (mutuo o deposito). Nei contratti ad effetti esclusivamente obbligatori, a venire in considerazione è essenzialmente il contenuto del comportamento della parte obbligata a eseguire la prestazione caratteristica e tuttavia tale elemento non è sempre sufficiente per consentire l’identificazione del tipo (L. BALESTRA, Introduzione al diritto dei contratti, Bologna, 2015, 161). Possono dunque aversi tipi, come la vendita, definibili sulla base di più elementi (natura della prestazione, necessità della controprestazione, natura della controprestazione) e tipi a “bassa definizione”, definibili anche sulla base di un solo elemento: l’alta o bassa definizione incide sulla “elasticità del tipo” e cioè sulla minore o maggiore ampiezza dei margini entro cui può variare il contenuto contrattuale, senza che si fuoriesca dai confini del tipo (ROPPO, Il contratto, Milano, 2011, 403).
La qualificazione – vale a dire la riconduzione di un contratto ad un tipo – è ad ogni modo un’attività giuridica che presuppone il preliminare compimento dell’attività interpretativa, e cioè quell’accertamento di fatto volto a cogliere la comune volontà delle parti. Denunciabile in cassazione è dunque l’attività di qualificazione, sia in relazione alla descrizione del modello tipico di fattispecie legale, sia con riguardo al rilievo attribuito in sede di qualificazione agli elementi di fatto accertati (L. BALESTRA, Introduzione al diritto dei contratti, Bologna, 2015, 166).
Con la sentenza che si segnala, la cassazione precisa che affinché il contratto sia “qualificabile” come estimatorio non è necessario che le parti abbiano provveduto ad identificare il termine di restituzione e neppure che i beni siano stati oggetto di stima. È invece essenziale che le parti si siano accordate sulla facoltà dell’accipiens di restituire la cosa anziché pagarne il prezzo.
Già secondo Cass. 4 gennaio 1974, n. 9, la precisazione del termine non è essenziale, ma lo stesso è ugualmente necessario per l’esecuzione del contratto. Nell’ipotesi che non sia stato individuato alcun termine, né questo sia stabilito dagli usi, la legge – che, in linea di massima, non richiede che il tempo dell’adempimento sia fissato nel contratto – prevede all’art. 1183 c.c. il modo di determinare il tempo in cui la prestazione deve essere eseguita.
Parimenti non essenziale risulta la circostanza che le parti abbiano provveduto alla stima dei beni, purché il prezzo sia determinabile, o siano fissati dei prezzi minimi ai quali l’accipiens si debba attenere.
La mancanza del termine e le modalità particolari di determinazione del prezzo non portano, pertanto, automaticamente ad escludere l’esistenza del contratto estimatorio, bensì impongono solo una maggiore attenzione nella valutazione di tutti gli elementi sintomatici che possano ricostruire l’originaria volontà delle parti, quali le qualità professionali delle parti e la natura dei beni.