Questa guida vuole essere di aiuto a qualsiasi contabile, o anche imprenditore, che si trovi a registrare per la prima volta una fattura di acquisto di merci provenienti da Paesi appartenenti all’UE. Niente di complicato! Con poche rilevazioni contabili i registri IVA saranno fuori pericolo di contestazione.
Il primo passo da compiere riguarda l’identificazione della fattispecie soggetta a registrazione. Infatti, per fare in modo che un’acquisto sia considerato intracomuniario, così come prevede la normativa di riferimento (D.L. 30.8.1993 n° 331, convertito dalla Legge n° 427 del 29 ottobre 1993), è necessario che siano rispettati 3 requisiti: – i beni oggetto di scambio non devono essere acquisiti a titolo gratuito – entrambi i soggetti interessati dallo scambio devono possedere un num. di partita IVA e avere la sede legale in Paesi facenti parte dell’UE – l’operazione deve prevedere il trasferimento materiale della merce nel territorio di altro Stato membro.
Facciamo quindi attenzione: se uno dei due soggetti, fornitore o acquirente, è una persona fisica, quindi senza partita IVA o ancora se la sede legale dell’attività economica (di almeno uno dei due tra cessionario e cedente) si trova in Paesi europei che non fanno ufficialmente parte dell’area UE (non mi riferisco all’area Euro), non si applica la disciplina in esame. Facciamo in questo caso riferimento alla sede indicata in fattura o, se mancante, al num. partita IVA. (Se l’azienda estera ha una stabile organizzazione nello territorio dello Stato acquirente o ha nominato un rappresentante fiscale non viene considerato intracomunitario). Infine, non si parla di acquisti intracomunitari se la merce non ha come destinazione il territorio dello Stato acquirente.
La seconda questione da affrontare riguarda il periodo entro cui assolvere, regolarmente, l’obbligo di registrazione dell’operazione ai fini IVA. Se non si vuole essere soggetti ad accertamenti legittimi e sanzioni, la rilevazione contabile dovrebbe essere effettuata in un lasso di tempo di 15 giorni, ma comunque entro il mese di riferimento, a partire dal momento in cui sorge l’obbligo di registrazione (data ricevimento della merce data fattura o, se antecedente, data fattura ricevuta; art.39 D.L. 30.8.1993 n° 331). Da ricordare Ai sensi articolo 46, co.5 dello stesso decreto nel caso in cui il cessionario (l’acquirente) non riceva la fattura entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione o comunque riceve una fattura irregolare (per mancanza dati fondamentali), deve emettere autofattura entro il mese seguente (indicando anche il num partita IVA del cedente).
Passiamo ora alla fase prettamente operativa. Il meccanismo contabile attraverso il quale registrare un fattura intracomunitaria di acquisto merci viene chiamato di Reverse Charge e risulta essere possibile vedere questo modello di fattura reverse charge su Lafattura.net per un esempio. La stessa operazione viene registrata sia sul registro IVA acquisti che sul registro IVA vendite, cosicché per l’acquirente non sorge alcun obbligo di versamento o diritto di detrazione dell’IVA. Dopo aver quantificato l’IVA, calcolata moltiplicando l’aliquota (dipende dal tipo di merce) per l’importo della fattura, e aver annotato sulla fattura tale valore non ci resta che registrare l’operazione come per un normale acquisto e conservarla tra le fatture di acquisto, inserendo il protocollo.
Prima registrazione: Merci c/acquisti (dare) IVA credito (dare) _____ Debiti vs Fornitore UE (avere) L’importo della fattura prima dell’annotazione dell’IVA corrisponde all’importo merci c/acquisti e ovviamente all’imponibile IVA. NB: l’operazione potrebbe anche essere non imponibile o esente ai sensi del Dpr 633/1972, in questo caso va annotato l’articolo di rif. sulla fattura. Seconda registrazione: Cliente provvisorio UE (dare) (per l’importo iva imponibile) _____IVA a debito(avere) (stesso importo iva a credito) _____Cliente provvisorio UE (avere) (imponibile) E’ proprio con questa rilevazione di vendita fittizia che avviene il reverse charge (nessun debito o credito IVA: si compensano). NB: non dimentichiamo di fotocopiare la fattura di acquisto estera, così come registrata, e inserirla, con protocollo, tra le fatture emesse Terza registrazione: Debiti vs Fornitore UE (dare) (per importo IVA) _____Cliente UE (avere) (per importo IVA) Così facendo rimane aperto il mastrino di conto Fornitore UE che storneremo all’atto del pagamento.
6OBBLIGHI DICHIARATIVI Gli importi delle operazioni effettuate con Paesi dell’UE, quindi anche quella relativa agli acquisti intracominutari, vanno comunicati all’Agenzia delle Dogane telematicamente (se possiedi una password che ti viene rilasciata) tramite la compilazione del modello Intrastat che va trasmesso ogni 3 mesi (ogni mese se il tot. acquisti supera i 50.000 euro).