Definizione: Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare (Artt. 70, D.Lgs n. 276/2003, come modificato dall’art. 7, comma 2, lettera e) del D. L. n.76/2013).
Riforma del mercato del lavoro
La legge n. 92/2012 ha ridefinito i limiti di applicazione di tale istituto, provvedendo ad eliminare l’elenco tassativo delle attività per cui era possibile utilizzare il lavoro accessorio e i riferimenti alle caratteristiche soggettive dei prestatori ammissibili, aprendolo quindi a qualunque settore e a qualunque soggetto, salvo le limitazioni previste per il solo settore agricolo, ma ripristinando al contempo il limite massimo annuo dei compensi totali.
Natura: Il lavoro accessorio è caratterizzato dalla saltuarietà della prestazione e dalle peculiari forme di pagamento e adempimento degli obblighi assicurativi. Si distingue, pertanto, dal lavoro occasionale disciplinato dall’art. 61, comma 2, del D.Lgs n. 276/2003 caratterizzato, al contrario, dalla continuità della prestazione e dal coordinamento con il committente
Limiti economici e di settore
Le prestazioni di lavoro accessorio possono essere rese in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, nel rispetto delle limitazioni previste dall’art. 70 del d.lgs. n. 276/2003.
Esse non possono dar luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare.
Ferma restando la limitazione sopracitata, limite aggiuntivo è previsto per:
a) committenti imprenditori commerciali (è da intendersi per tale qualsiasi soggetto che opera in un determinato mercato, senza alcun riferimento all’ambito settoriale delle attività di intermediazione nella circolazione dei beni – Circolare MLPS n. 18/2012) o professionisti: nei confronti di ciascuno di essi possono essere svolte prestazioni di lavoro accessorio per compensi non superiori a 2.000 euro;
b) il settore agricolo, per il quale sì distinguono due fattispecie di applicazione:
– prestazioni di lavoro accessorio rese esclusivamente da pensionati e da giovani con meno di 25 anni iscritti a un ciclo di studi scolastico o universitario, effettuate nell’ambito delle attività agricole di carattere stagionale;
– prestazioni di lavoro accessorio rese in favore di soggetti di cui all’art. 34, comma 6, del D.P.R. n. 633/1972, cioè di produttori agricoli che nell’anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare un volume d’affari non superiore a 7.000 euro, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti, purché i prestatori non siano soggetti iscritti l’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.
Per specifiche categorie di soggetti in stato di disabilità, detenzione, tossicodipendenza e beneficiari di ammortizzatori sociali, la L. n. 99/2013, di conversione del D. L. n. 76/2013,prevede la possibilità di ricorrere al lavoro accessorio secondo una regolamentazione speciale che sarà individuata da un apposito decreto ministeriale.
Corrispettivo economico e regime fiscale:
Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, il beneficiario/committente acquista, presso le rivendite autorizzate (direzioni provinciali INPS o tabaccai), uno o più carnet di buoni orari, numerati progressivamente e datati, il cui valore nominale è fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
Attualmente il loro valore nominale è di 10 euro (D.M. 12 marzo 2008). Sono disponibili buoni “multipli”, del valore di 50 euro equivalenti a cinque buoni non separabili e buoni da 20 euro equivalenti a due buoni non separabili.
Il pagamento delle prestazioni di lavoro avviene mediante la consegna da parte del committente al lavoratore di tali buoni o voucher
Il prestatore di lavoro “percepisce” il compenso spettante presentando i buoni ricevuti al concessionario (individuato tramite decreto del Ministro del lavoro), che provvede per suo conto al versamento dei contributi previdenziali alla gestione separata INPS, dei contributi assicurativi contro gli infortuni all’INAIL, e trattiene un importo prefissato per la gestione del servizio
Il valore nominale dei buoni è comprensivo di:
– compenso del prestatore di lavoro accessorio
– quota previdenziale INPS, pari al 13%;
– quota assicurativa INAIL, pari al 7
– quota del concessionario per la gestione del servizio, pari al 5%.
Il compenso percepito dal prestatore di lavoro accessorio è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato.
Concessionario: In attesa di apposito decreto del Ministero del Lavoro, i concessionari del servizio di pagamento dei buoni lavoro sono individuati nell’INPS e nelle Agenzie per il lavoro di cui agli articoli 4, comma 1, lettere a) e c) e 6, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs n. 276/2003.
Adempimenti:
Sono previsti due procedure per l’attivazione del lavoro occasionale di tipo accessorio (circolari INPS 31 luglio 2008 n.81 e 9 luglio 2009 n. 88):
a- telematica tramite: contact center Inps/Inail (numero 803.164), Internet (sito www.inps.it nella sezione servizi Ondine per il cittadino Lavoro Occasionale Accessorio se già presenti negli archivi Inps), sedi Inps previa esibizione di un documento di riconoscimento, Associazioni di categoria dei datori di lavoro, firmatarie del Ccnl di settore. Il sistema di gestione notifica al prestatore di lavoro l’importo accreditato e le istruzioni per la riscossione
b- con voucher cartacei da ritirare presso le sedi Inps esibendo la ricevuta di avvenuto pagamento dell’importo relativo su apposito conto corrente postale o acquistandoli presso i tabaccai ai quali, con Convenzione tra l’INPS e la FIT (Federazione italiana tabaccai) in data 26 marzo 2010, è stato esteso il servizio di emissione e vendita dei voucher e di pagamento degli stessi al prestatore (INPS Messaggio 14 maggio 2010, n. 13211).
L’inizio dell’attività deve essere preceduta da comunicazione all’Inail tramite in contact center Inps/Inail (803.164) o fax Inail 800.657657. Il prestatore di lavoro può riscuotere il corrispettivo dei buoni ricevuti presso qualsiasi ufficio postale
Nessuna comunicazione preventiva deve essere fatta al Centro per l’impiego e nessuna registrazione deve essere effettuata sul libro unico del lavoro.