Il fermo amministrativo consiste in un atto formale con il quale le amministrazioni pubbliche od enti (es. Agenzia delle Entrate, Inps…), tramite enti esattori (ossia enti riscuotitori), procedono alla riscossione forzosa di somme loro dovute, impedendo l’utilizzo di un bene mobile (normalmente l’automobile o la moto) dell’obbligato .
Il fermo amministrativo è anche previsto dal Codice della Strada come pena accessoria al verificarsi di particolari infrazioni, quali, ad esempio quelle commesse da minori o quelle che importano il ritiro della carta di circolazione.
Quando viene emesso il fermo amministrativo?
Il fermo amministrativo viene emesso a seguito del mancato pagamento di un atto formale (come la cartella esattoriale, l’avviso di accertamento, l’ingiunzione di pagamento) o del mancato ricorso avverso un atto formale.
E’ bene sapere che gli atti formali sopra elencati devono contenere le informazioni relative alla scadenza del termine entro cui effettuare il pagamento (60 giorni nel caso di notifica della cartella esattoriale e dell’avviso di accertamento; 30 giorni nel caso di notifica dell’ingiunzione di pagamento) e delle conseguenze cui incorre l’obbligato in caso di mancato pagamento o di mancato ricorso. Pertanto al fine di evitare il fermo amministrativo sarà opportuno leggere l’atto notificato e prestare attenzione ai termini entro i quali ottemperare o far valere le proprie ragioni.
La procedura del fermo amministrativo
La procedura del fermo amministrativo viene attivato quando, trascorsi inutilmente i termini di 60 giorni o 30 giorni (vedi sopra), l’obbligato non abbia adempiuto né abbia promosso ricorso. A questo punto l’ente beneficiario delle somme potrà disporre il fermo dei beni mobili registrati del debitore e dei coobbligati mediante l’iscrizione del provvedimento presso i registri mobiliari (PRA).
Che cos’è il preventivo preavviso di fermo?
Il preventivo preavviso di fermo consiste in una comunicazione preventiva con la quale si informa il debitore che sarà prossima l’attivazione di una procedura di fermo amministrativo.
La legge si limita a disporre che al debitore debba essere data comunicazione del fermo amministrativo, ma nulla dice in merito ad eventuali preavvisi o solleciti da inviarsi prima dell’iscrizione del provvedimento.
Nonostante ciò, normalmente gli esattori inviano al debitore un preventivo preavviso di fermo, così come prevede la nota dell’Agenzia delle Entrate n. 57413/2003.
Cosa devono contenere il sollecito di pagamento e il preavviso di fermo?
Sia il sollecito di pagamento che il preavviso di fermo devono indicare i seguenti dati:
la natura del debito,
il numero della cartella di pagamento e la relata di notifica della stessa,
l’importo dovuto;
l’anno di riferimento (se presente nel ruolo).
Il preavviso di fermo, in particolare, deve indicare un termine di pagamento di 20 giorni, decorsi i quali il fermo diventa effettivo.
A questo punto, al fine di evitare il fermo, è consigliabile procedere al pagamento della somma dovuta che sarà gravata di interessi di mora e delle spese inerenti l’iscrizione del provvedimento perché la procedura ha già iniziato il suo corso.
La cancellazione del fermo amministrativo
La cancellazione del fermo amministrativo viene disposta quando il debitore procede al pagamento integrale delle somme dovute e delle spese di notifica. In tal caso, il concessionario, entro 20 giorni, deve darne comunicazione alla competente direzione regionale delle entrate, che provvederà, entro i successivi 20 giorni, ad emettere un provvedimento di revoca del fermo, inviandolo al contribuente.
Il contribuente dovrà, poi, recarsi al PRA munito di detto provvedimento per farsi cancellare il fermo.
Dal 13/7/2011 è in vigore una disposizione che sgrava il debitore da qualsiasi addebito di spesa relativo alla cancellazione, pertanto né l’ente di riscossione, né il PRA potranno pretendere il pagamento di spese.
Il fermo amministrativo applicato come pena accessoria
Il fermo amministrativo può essere applicato come sanzione accessoria ad una multa comminata per infrazione al Codice della Strada. In questo caso la procedura viene attivata nel momento in cui viene accertata la violazione.
In particolare:
nel caso in cui venga sottoposto a fermo un mezzo come l’auto, l’obbligato è nominato custode (quindi sarà tenuto a custodire l’auto in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio), mentre il documento di circolazione viene trattenuto dall’organo di polizia per tutto il periodo del fermo;
nel caso in cui venga sottoposto a fermo un mezzo come la moto o il ciclomotore, la rimozione e la custodia avvengono a cura dell’organo di polizia.
La circolazione con mezzi sottoposti a fermo amministrativo
La circolazione con mezzi sottoposti a fermo è vietata e sanzionata col pagamento di una multa variabile da Euro 714 ad Euro 2.859, così come previsto dall’art. 214, co. 8, del Codice della Strada, nonché con la confisca del mezzo.
La Corte di Cassazione, tuttavia, con sentenza n. 44498/2009 ha affermato che la circolazione con mezzo sottoposto a fermo non costituisce reato.
Cosa accade se il mezzo con il quale è stata commessa l’infrazione è stato venduto
In tal caso occorre distinguere:
se il mezzo per il quale è stato disposto il fermo amministrativo è stato venduto prima dell’iscrizione del fermo occorre che alla vendita sia attribuita data certa (certificata da apposito documento).
se il mezzo per il quale è stato disposto il fermo amministrativo è stato venduto dopo l’iscrizione del fermo, il fermo non è cancellabile. In tale caso la responsabilità grava sul venditore. Il compratore che non è stato messo a conoscenza del fermo potrà rivalersi sul venditore con un’azione di rimborso del danno.
Molto interessante.