Questa guida spiega come funzionano i vari modi di pagamento con gli strumenti bancari.
Tra i mezzi fiduciari di pagamento, i più comuni sono gli assegni sia bancari sia circolari. L’assegno bancario può essere emesso solo dal titolare di un conto corrente di corrispondenza, sul quale esistano fondi disponibili, per effettuare pagamenti a terzi. Con la compilazione di questo documento, il titolare del conto (traente) comunica a una banca (trattario) l’ordine incondizionato di pagare una somma di denaro alla persona (beneficiario) che lo presenta per l’incasso. L’ordine incondizionato e l’importo rappresentano due dei requisiti formali indicati dall’art.1. Manca invece l’obbligo dell’indicazione del beneficiario, cioè di colui al quale l’assegno deve essere pagato. In conseguenza di ciò, l’assegno che è privo del nome del beneficiario deve essere inteso come un documento al portatore. L’incasso della somma può essere effettuata da chiunque abbia a disposizione l’assegno e lo presenti alla banca che lo ha emesso, anche se il suo nome non compare. L’assegno bancario è quindi un documento rappresentativo di un credito, emesso all’ordine o al portatore, contenente l’ordine diretto a una banca di pagare a vista al legittimo possessore la somma determinata.
L’emissione dell’assegno circolare ha un percorso diverso rispetto all’assegno bancario. La persona che ha necessità di avere uno di tali assegni deve richiederne il rilascio a una banca, mettendo a disposizione, contemporaneamente alla richiesta, l’importo in contanti o presente su un conto a lui intestato. Per poter emettere assegni circolari la banca deve avere ottenuto apposita autorizzazione dalla Banca d’Italia o essere stata delegata a emetterli per conto di un’altra banca autorizzata. L’assegno viene compilato dalla banca a cui si è presentata la richiesta; tale banca prende la posizione di emittente e promette di pagare la somma di denaro depositata a una persona determinata (beneficiario). L’importo, la promessa incondizionata e il nome del beneficiario rappresentano alcuni requisiti formali che questo titolo di credito deve possedere. A differenza del bancario, il circolare deve contenere l’indicazione del beneficiario; per cui al momento dell’emissione è sempre un titolo all’ordine. L’incasso può avvenire presso una qualunque delle filiali della banca che lo ha emesso. Si può definire, quindi, l’assegno circolare come un titolo di credito all’ordine, emesso da un’azienda di credito per somme disponibili al momento dell’emissione, pagabile a vista presso tutti i recapiti della banca emittente.
Gli articoli 1 e 83 stabiliscono i requisiti formali degli assegni. Alcuni di questi sono comuni ai due documenti:
– L’importo che deve essere espresso sia in cifre sia in lettere (in caso di discordanza fra i due vale quello scritto in lettere);
– La data e il luogo di emissione;
– La sottoscrizione di colui che emette l’assegno (traente per l’assegno bancario e istituto emittente per l’assegno circolare);
– L’indicazione della banca che deve erogare la somma di denaro.
Esistono inoltre requisiti specifici che distinguono i due assegni; sono i seguenti:
– La denominazione di assegno bancario e di assegno circolare, che deve essere presente sul documento;
– L’ordine di pagare per l’assegno bancario e la promessa di pagare per il circolare:
– L’indicazione del beneficiario, presente sull’assegno circolare, ma non necessaria sul bancario.
Gli assegni sono pagabili a vista, cioè all’atto della presentazione degli stessi allo sportello bancario; ma questa presentazione deve avvenire entro i termini prefissati:
– Per l’assegno bancario entro 8 giorni dall’emissione, se è pagabile nello stesso comune in cui fu emesso; entro 15 giorni se pagabile in altro comune;
– Per l’assegno circolare il termine è fissato in 30 giorni dall’emissione.
Trascorsi tali termini, la banca può rifiutare il pagamento dell’assegno se ha ricevuto dal traente l’ordine di non pagare; se esistono i fondi e non ci sono altri motivi per rifiutare il pagamento, la banca estingue il titolo di credito, anche nel caso di superamento dei termini. Da tutto ciò deriva l’importanza della data di emissione che deve essere sempre presente sugli assegni e deve coincidere con quella del rilascio. Gli assegni post-datati, cioè con una data posteriore rispetto al giorno di emissione, sono utilizzati per rinviare il pagamento a una data futura nella quale l’emittente presume si avere i fondi disponibili sul conto corrente. Sono considerati irregolari in quanto trasformati in strumenti per il regolamento differito degli scambi.
L’assegno è emesso con la clausola non trasferibile che vieta la circolazione del titolo. L’assegno può essere incassato solo dal primo beneficiario. Questa clausola è obbligatoria; questa disposizione è stata introdotta per limitare le possibilità di utilizzare il sistema bancario per il riciclaggio di denaro sporco, derivante cioè da fatti illeciti.
Per quanto riguarda il regime fiscale sugli assegni la situazione è la seguente:
– Gli assegni bancari sono esonerati da qualsiasi imposta;
– Gli assegni circolari cono sottoposti a un’imposta del 6 per mille proporzionale all’importo degli assegni; non viene fatta pagare ai richiedenti, ma rimane a carico della banca che la versa trimestralmente all’erario.
L’assegno bancario che non viene pagato alla presentazione per mancanza di fondi viene definito a vuoto e comporta per l’emittente conseguenze penali che consistono in una pena pecuniaria (multa) e in una pena accessoria relativa al divieto di emettere altri assegni bancari per un periodo variabile da uno o due anni (interdizione bancaria). È per questa ragione che, all’atto del rilascio dei blocchetti di assegni bancari, l’impiegato deve far compilare al correntista una dichiarazione dalla quale risulti che egli non è stato colpito, nel semestre precedente, da sentenza di condanna per emissione di assegni senza autorizzazione o senza provvista. L’assegno circolare ha la caratteristica della sicurezza della copertura, poiché la sua emissione è preceduta dal deposito della somma relativa. Per questo fatto non si parla di mancato pagamento dell’assegno circolare che risulta quindi sempre a copertura garantita.