Svolgere un’attività commerciale significa acquistare merci e rivenderle ad altri nello stato in cui sono state acquistate oppure dopo averle sottoposte alle eventuali trasformazioni o trattamenti abitualmente praticati, purché questa attività di intermediazione sia svolta in nome e per conto proprio. Il commercio può essere all’ingrosso o al minuto.
Commercio all’Ingrosso
È l’attività esercitata da chiunque professionalmente acquista merci a nome o per conto proprio e le rivende ad altri commercianti (grossisti, dettaglianti, esercenti pubblici), o ad utilizzatori professionali (industrie, aziende artigiane…), o ad utilizzatori in grande (enti pubblici o privati, ospedali…).
Tale attività può assumere la forma di commercio interno, di importazione o di esportazione.
Commercio al Minuto
È l’attività esercitata da chiunque professionalmente acquista merci a nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale, cioè al pubblico in generale. Il commercio all’ingrosso e il commercio al minuto si differenziano per il tipo di cliente a cui si rivolgono e non per la quantità, grossa o piccola, delle merci scambiate. Il commercio al minuto si distingue a sua volta in:
– Esercizio dell’attività di vendita al dettaglio sulle aree private in sede fissa (negozio).
– Distribuzione automatica.
– Vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione.
– Vendita a domicilio.
– Commercio elettronico.
– Vendita ambulante o su area pubblica.
Esercizio congiunto commercio all’ingrosso e al dettaglio
E’ vietato l’esercizio congiunto nello stesso locale dell’attività di vendita all’ingrosso e al dettaglio, salvo deroghe stabilite dalle regioni.
Attività di vendita al dettaglio su aree private in sede fissa (negozio)
Tale attività può essere esercitata in modo stabile secondo tre distinte modalità strutturali:
1) Esercizi di vicinato:
esercizi aventi una superficie di vendita (area destinata alla vendita):
– fino a 150 mq nei comuni con popolazione fino a 10.000 residenti
– fino a 250 mq nei comuni con popolazione oltre 10.000 residenti
L’apertura, il trasferimento o l’ampliamento di tali esercizi sono soggetti a denuncia di inizio attività al comune competente per territorio.
Questa deve contenere la dichiarazione dell’interessato:
– di essere in possesso dei requisiti morali e professionali (solo per il settore alimentare);
– di avere rispettato i regolamenti di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche e le destinazioni d’uso;
– del settore merceologico, dell’ubicazione e della superficie di vendita.
2) Medie strutture di vendita:
esercizi aventi una superficie di vendita:
– compresa tra 150 e 1500 mq nei comuni con popolazione fino a 10.000 residenti;
– compresa tra 250 e 2500 mq nei comuni con popolazione oltre 10.000 residenti
L’apertura, il trasferimento o l’ampliamento di tali esercizi sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio (le domande si intendono accolte trascorso il termine stabilito, comunque non superiore a 90 giorni, dal ricevimento della comunicazione).
3) Grandi strutture di vendita
esercizi aventi una superficie di vendita:
– superiore a 1500 mq nei comuni con popolazione fino a 10.000 residenti;
– superiore a 2500 mq nei comuni con popolazione oltre 10.000 residenti;
L’apertura, il trasferimento o l’ampliamento di tali esercizi sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio, previo parere favorevole della regione nell’ambito di una conferenza di servizi composta da rappresentanti di regione provincia e comune.
Ci sono alcune forme di vendita definite “particolari” perchè non effettuano l’attività di vendita in un esercizio commerciale preciso:
Distribuzione Automatica
È la vendita dei prodotti al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici. Per iniziare l’attività è necessaria un’apposita comunicazione al comune competente per territorio. Nella comunicazione deve essere dichiarata la sussistenza del possesso dei requisiti morali e professionali (solo per l’alimentare), il settore merceologico e l’ubicazione, nonché, se l’apparecchio automatico viene istallato sulle aree pubbliche, l’osservanza delle norme sull’occupazione del suolo pubblico.
Vendita per Corrispondenza, Televisione o altri Sistemi di Comunicazione
La vendita al dettaglio per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione è soggetta a previa comunicazione al comune nel quale l’esercente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale. Nella comunicazione deve essere dichiarata la sussistenza del possesso dei requisiti soggettivi e il settore merceologico. È vietato inviare prodotti al consumatore se non a seguito di specifica richiesta; è consentito al più l’invio di campioni di prodotti o di omaggi, senza spese o vincoli per il consumatore. Se la vendita è effettuata tramite televisione, l’emittente deve accertare, prima di mettere in onda, che il titolare dell’attività sia in possesso dei requisiti prescritti dal decreto per la vendita al dettaglio.
Vendita a Domicilio
La vendita al dettaglio o la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori, è soggetta a previa comunicazione al comune nel quale l’esercente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale.
Se il soggetto intende avvalersi dell’attività di incaricati, ne comunica l’elenco all’autorità di pubblica sicurezza del luogo in cui ha la residenza o la sede legale e risponde agli effetti civili dell’attività dei medesimi. L’impresa rilascia un tesserino di riconoscimento alle persone incaricate, che deve ritirare non appena esse perdano i requisiti sopra citati.
Commercio Elettronico
Il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato promuove l’introduzione e l’uso del commercio elettronico con azioni svolte a sostenere una crescita equilibrata del mercato elettronico, tutelando nel contempo i consumatori. La procedura per iniziare il commercio elettronico è la medesima di quella prevista per la vendita per corrispondenza.
Commercio Ambulante o su Area Pubblica
Per commercio su aree pubbliche si intende l’attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o sulle are private delle quali il comune abbia la disponibilità. Per aree pubbliche si intendono le strade, i canali, la piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico. L’esercizio dell’attività è soggetto ad apposita autorizzazione rilasciata a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti.
Nel caso l’attività venga esercitata in un mercato regolarmente costituito, l’autorizzazione è rilasciata dal Comune dove ha sede il mercato.
Nel caso l’attività venga esercitata in forma itinerante, l’autorizzazione è rilasciata dal Comune di residenza; in caso di società dal comune dove questa ha sede legale.
L’attività commerciale, sia al dettaglio che all’ingrosso può essere esercitata con riferimento a 2 distinti settori merceologici:
1) Alimentare
L’esercizio di un’attività di commercio relativa al settore alimentare, sia al dettaglio che all’ingrosso, è consentito a chi è in possesso dei requisiti morali e di uno dei requisiti professionali riportati in seguito.
2) Non Alimentare
Per aprire un’attività in questo settore è richiesto soltanto il possesso dei requisiti morali.
Requisiti Morali
Non possono esercitare l’attività commerciale, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione:
a) coloro che sono stati dichiarati falliti;
b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
c) coloro che hanno riportato una condanna a pena detentiva, accertata con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti di cui al titolo II e VIII del libro II del codice penale, ovvero di ricettazione, riciclaggio, emissione di assegni a vuoto, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina;
d) coloro che hanno riportato due o più condanne a pena detentiva o a pena pecuniaria, nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività, accertate con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 513-bis, 515, 516 e 517 del codice penale, o per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali;
e) coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza
Requisiti professionali
I requisiti professionali sono richiesti esclusivamente per il commercio di beni alimentari ed è sufficiente possedere uno solo dei requisiti elencati:
a) aver frequentato con esito positivo un corso professionale istituito o riconosciuto dalla Regione o dalle Province autonome di Trento e Bolzano e riferito espressamente al commercio del settore alimentare
b) aver prestato la propria opera per almeno due anni nell’ultimo quinquennio presso imprese esercenti l’attività di vendita di prodotti alimentari in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita o all’amministrazione o collaboratore familiare (coniuge o parente o affine entro il terzo grado dell’imprenditore)
c) aver esercitato, in qualità di titolare, amministratore, socio partecipante od associato in partecipazione, per almeno due anni nell’ultimo quinquennio l’attività di vendita all’ingrosso o al dettaglio di prodotti alimentari
d) essere stato iscritto nel Registro degli Esercenti di Commercio nel quinquennio antecedente la sua soppressione (dal 13.1.1999 al 13.1.2004) per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande
Il soggetto che deve possedere i requisiti professionali e morali è
– per le imprese individuali: l’imprenditore
– per le società: il legale rappresentante oppure un’altra persona specificamente preposta (delegata) dalla società all’attività commerciale (D.Lgs. 114/98, art. 5, comma 6). La persona preposta dalla società all’attività commerciale può essere, quindi, interna o esterna alla società.
Adempimenti per l’avvio dell’attività
Per avviare un’attività di commercio sono necessari
– Domanda di attribuzione del numero di partita iva
– Dichiarazione di inizio attività all’Agenzia delle entrate
– Comunicazione al Comune, nel caso di apertura di esercizi di vicinato
– Autorizzazione comunale, nel caso di apertura di medie e grandi strutture di vendita
– Autorizzazione igienico-sanitaria,riferita ai locali ,rilasciata dal Sindaco,previo parere favorevole della competente Azienda Sanitaria Locale (per la vendita di beni alimentari)
– Possesso dei requisiti tecnico professionali richiesti (per la vendita di beni alimentari)
– Domanda di iscrizione nel Registro delle Imprese con denuncia di inizio attività al Repertorio Economico Amministrativo (REA)
– Iscrizione all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali presso l’Inail
– Iscrizione nella gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali presso l’Inps
Inoltre il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, stabilisce che tutte le attività industriali, artigianali e commerciali riguardanti gli alimenti hanno l’obbligo di predisporre un programma di autocontrollo HACCP al fine di garantire la sicurezza igienica degli alimenti.
Il piano HACCP è un documento scritto che viene effettuato attraverso i seguenti principi:
a) analisi dei potenziali rischi microbiologici per gli alimenti;
b) individuazione dei punti in cui possono verificarsi dei rischi per gli alimenti;
c) decisioni da adottare riguardo ai punti critici microbiologici individuati, cioè ai punti che possono nuocere alla sicurezza dei prodotti;
d) individuazione e applicazione di procedure di controllo e di sorveglianza dei punti critici;
e) riesame periodico e, in occasione di variazioni di ogni processo e della tipologia di attività, dell’analisi dei rischi, dei punti critici e delle procedure di controllo e di sorveglianza.
Principali Riferimenti Normativi
– LEGGE 11.06.1971 n. 426
– D.M. 30.08.1971 .
– D.M. 14.01.1972 .
– D.M. 28.04.1976 .
– D.M. 04.08.1988 N° 375 .
– D. Lgs. 31.3.1998, n. 114 (Suppl. Ord. G.U. n. 95 del 24.4.1998) – Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della L. 15.3.1997, n. 59.
– D.L. n. 223/2006 Liberalizzazione del settore commerciale
Codice Attività Economica ATECO
Tutti i codici delle attività economiche riguardanti il commercio sono contenute nella sezione G della tabella di classificazione delle attività economiche Ateco 2007.
G) COMMERCIO ALL’INGROSSO E AL DETTAGLIO; RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI, in particolare nelle seguenti divisioni:
– 45. COMMERCIO ALL’INGROSSO E AL DETTAGLIO E RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI
– 46 COMMERCIO ALL’INGROSSO (ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI)
– 47 COMMERCIO AL DETTAGLIO (ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI)
Molto interessante.