In tema di oneri legali occorre chiarire che interessi legali e interessi di mora sono cose diverse.
Definizione
Il nostro ordinamento concepisce l’interesse legale come il frutto del godimento di una somma di danaro.
In particolare il Codice Civile, all’art. 1284, prevede che per il solo fatto che si disponga di danaro altrui questo maturi il proprio frutto in una percentuale della somma stessa.
Cosa prevede l’art. 1284 c.c.
L’art. 1284 c.c. prevede che il Ministero dell’Economia (ex Ministero del Tesoro) con proprio decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana non oltre il 15 dicembre dell’anno precedente a quello cui si riferisce, può modificare annualmente la misura del saggio di interesse legale (cioè il tasso).
La fissazione del saggio di interesse legale avviene sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a 12 mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell’anno.
Qualora entro il 15 dicembre non sia fissata una nuova misura del saggio, l’interesse legale rimane invariato per l’anno successivo.
Quando si applica l’interesse legale
Si applica nei casi in cui, in situazioni giuridicamente rilevanti, non sia stato previsto dalle parti un tasso di interesse definito.