Il preliminare di compravendita, spesso chiamato compromesso, è un contratto con cui le parti si obbligano a stipulare in futuro il contratto definitivo di vendita. In questo documento vengono stabilite le condizioni principali dell’affare, come il prezzo, i termini di pagamento, la data entro cui si perfezionerà il rogito e le modalità di consegna dell’immobile. Per l’acquirente, una delle condizioni più delicate è la necessità di ottenere un mutuo per poter disporre della liquidità necessaria all’acquisto. Poiché la concessione del finanziamento dipende dalla banca e non può mai considerarsi certa fino al momento dell’approvazione definitiva, è fondamentale tutelarsi vincolando l’efficacia del preliminare proprio all’ottenimento del mutuo.
Questa precauzione serve a evitare che l’acquirente rimanga vincolato a un impegno economico che non è in grado di sostenere qualora la banca dovesse rifiutare la richiesta di mutuo o concedere condizioni diverse da quelle preventivate. Allo stesso tempo, fornisce chiarezza al venditore, che sarà consapevole del fatto che l’operazione dipende dalla disponibilità dell’istituto di credito.
Indice
- 1 Clausola sospensiva e clausola risolutiva: le differenze
- 2 Contenuti essenziali della clausola
- 3 Restituzione della caparra confirmatoria
- 4 Obblighi e responsabilità dell’acquirente
- 5 Obblighi e interessi del venditore
- 6 Ruolo del notaio e dell’agenzia immobiliare
- 7 Esempio pratico di formulazione della clausola
- 8 Vantaggi e limiti della clausola
- 9 Conclusioni
Clausola sospensiva e clausola risolutiva: le differenze
Per vincolare un preliminare all’ottenimento del mutuo esistono due strumenti giuridici principali: la clausola sospensiva e la clausola risolutiva. Con la clausola sospensiva, l’efficacia del contratto resta sospesa fino al verificarsi dell’evento, ossia l’approvazione del mutuo. In questo scenario, il preliminare non produce effetti fino a quando la banca non comunica l’esito positivo della domanda. Se il mutuo viene concesso, il contratto diventa automaticamente efficace; se viene negato, il contratto non acquista mai validità e le parti tornano libere dai rispettivi obblighi.
Con la clausola risolutiva, invece, il preliminare produce effetti immediati, ma si stabilisce che, qualora il mutuo non venga concesso entro un certo termine, il contratto si risolve automaticamente. In pratica, le obbligazioni nascono subito, ma vengono cancellate retroattivamente se l’evento previsto non si verifica. La scelta tra clausola sospensiva e clausola risolutiva dipende dal livello di tutela che si vuole ottenere e dalla disponibilità del venditore ad accettare una condizione che ritardi o renda incerta la conclusione dell’affare.
Contenuti essenziali della clausola
Affinché la clausola che vincola il preliminare al mutuo sia efficace e non dia adito a controversie, deve essere formulata con attenzione. Innanzitutto, deve indicare chiaramente che l’efficacia del contratto (o la sua prosecuzione, nel caso di clausola risolutiva) è subordinata alla concessione del finanziamento da parte di un istituto di credito. È importante specificare anche l’importo del mutuo richiesto, la durata prevista, il tipo di tasso di interesse e ogni altro elemento rilevante.
La clausola dovrebbe prevedere un termine entro cui l’acquirente deve ottenere la delibera della banca, così da non lasciare il venditore in una situazione di incertezza per un periodo indefinito. In genere, si stabilisce un arco temporale compreso tra 45 e 90 giorni, variabile in base alla complessità della pratica e ai tempi medi delle banche. È opportuno chiarire che l’acquirente deve dimostrare di aver presentato la richiesta di mutuo tempestivamente e di aver collaborato con l’istituto per agevolarne l’istruttoria.
Restituzione della caparra confirmatoria
Uno degli aspetti più discussi riguarda il destino della caparra confirmatoria versata dall’acquirente al momento del preliminare. Senza una clausola specifica, il rischio è che, in caso di mancata concessione del mutuo, il venditore possa rifiutarsi di restituire la caparra, sostenendo che l’inadempimento dipende dall’acquirente. Per evitare questo rischio, la clausola deve prevedere espressamente che, qualora la banca non conceda il mutuo entro i termini stabiliti, la caparra debba essere integralmente restituita all’acquirente senza penalità.
In tal modo, si garantisce che l’acquirente non subisca danni economici per una circostanza indipendente dalla propria volontà. Naturalmente, il venditore conserva il diritto di trattenere la caparra nel caso in cui il mancato ottenimento del mutuo derivi da un comportamento negligente o scorretto dell’acquirente, come ad esempio la mancata presentazione dei documenti richiesti dalla banca.
Obblighi e responsabilità dell’acquirente
La clausola che vincola il preliminare al mutuo non libera completamente l’acquirente da responsabilità. Egli deve comunque attivarsi per richiedere il finanziamento in tempi rapidi, presentare tutta la documentazione necessaria, comunicare tempestivamente eventuali richieste integrative della banca e informare il venditore e l’amministratore della trattativa sull’avanzamento della pratica. L’inadempimento a questi obblighi potrebbe essere interpretato come comportamento contrario a buona fede e giustificare la risoluzione del contratto a sfavore dell’acquirente, con conseguente perdita della caparra.
Per questo motivo, è buona prassi conservare le ricevute della domanda di mutuo, le comunicazioni con l’istituto di credito e ogni documento utile a dimostrare di essersi attivati diligentemente per ottenere il finanziamento.
Obblighi e interessi del venditore
Anche per il venditore la clausola sospensiva o risolutiva comporta delle conseguenze. Egli deve essere consapevole che la conclusione dell’affare dipende da una condizione futura e incerta, e accettare quindi la possibilità che la vendita non si perfezioni. D’altro canto, il venditore ha interesse a tutelarsi contro un uso strumentale della clausola da parte dell’acquirente, ad esempio inserendo un termine massimo entro cui la condizione deve avverarsi e richiedendo che la domanda di mutuo sia presentata a una banca di primaria importanza o comunque riconosciuta.
Il venditore, inoltre, può prevedere che l’acquirente comunichi per iscritto l’esito della pratica di mutuo entro una certa data, così da poter eventualmente rimettere l’immobile sul mercato senza perdite di tempo.
Ruolo del notaio e dell’agenzia immobiliare
Il notaio e, in molti casi, l’agenzia immobiliare svolgono un ruolo importante nel predisporre un preliminare correttamente vincolato al mutuo. Il notaio, in particolare, ha il compito di garantire che la clausola sia redatta in modo chiaro e conforme alla legge, evitando formulazioni ambigue che potrebbero dare adito a controversie. Può consigliare le parti sulla scelta tra clausola sospensiva e risolutiva e sulle modalità più adatte al caso concreto.
L’agenzia immobiliare, dal canto suo, facilita la comunicazione tra le parti e contribuisce a definire un testo equilibrato che tuteli sia l’acquirente sia il venditore. Grazie alla sua esperienza pratica, può indicare i tempi medi di approvazione dei mutui e suggerire clausole realistiche che non creino vincoli eccessivamente penalizzanti.
Esempio pratico di formulazione della clausola
Un esempio di clausola sospensiva potrebbe essere il seguente: “Il presente contratto preliminare è sospensivamente condizionato all’ottenimento, da parte del promissario acquirente, di un mutuo ipotecario dell’importo di euro …, da restituirsi in … anni, a tasso …, da parte di un istituto di credito entro il termine del … . In caso di mancata concessione del mutuo entro il suddetto termine, il presente contratto non avrà effetto e le somme già versate a titolo di caparra confirmatoria saranno restituite integralmente al promissario acquirente”.
Questo tipo di formulazione garantisce chiarezza e stabilisce con precisione gli elementi essenziali: importo, condizioni principali, termine e destino della caparra.
Vantaggi e limiti della clausola
Vincolare il preliminare all’ottenimento del mutuo offre all’acquirente una protezione fondamentale, ma comporta anche alcune conseguenze da considerare. Tra i vantaggi principali vi è la possibilità di intraprendere la trattativa senza il timore di restare vincolati a un impegno economico insostenibile, la chiarezza nella gestione della caparra e la certezza per entrambe le parti sui tempi e le condizioni dell’affare.
Tra i limiti, va segnalato che la clausola può scoraggiare alcuni venditori, che preferiscono acquirenti già certi della disponibilità economica, e può comportare tempi più lunghi nella conclusione della vendita. Inoltre, in mancanza di una formulazione chiara, possono sorgere discussioni sul comportamento delle parti e sulla corretta interpretazione della condizione.
Conclusioni
Chiedere di vincolare il preliminare di compravendita all’ottenimento del mutuo è una scelta saggia e responsabile per chi acquista un immobile facendo affidamento sul finanziamento bancario. Questa clausola, se ben formulata e gestita, consente di ridurre i rischi, garantire trasparenza e preservare l’equilibrio tra gli interessi dell’acquirente e quelli del venditore.
Affrontare la trattativa con chiarezza, stabilendo tempi certi, obblighi reciproci e conseguenze precise, significa porre basi solide per una compravendita serena e priva di contenziosi. Con l’assistenza di un notaio o di un consulente immobiliare, è possibile predisporre un preliminare che tenga conto delle esigenze finanziarie dell’acquirente e che allo stesso tempo non lasci il venditore in una situazione di incertezza prolungata. In questo modo, la clausola sospensiva o risolutiva diventa un vero strumento di equilibrio contrattuale, capace di accompagnare le parti fino al rogito definitivo con maggiore sicurezza e tranquillità.