Nel diritto penale la confisca è disciplinata dall’art. 240 c.p. il quale dispone, al comma 1°, che “Nel caso di condanna, il giudice può ordinare la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto”.
In sostanza, la confisca consiste nell’espropriazione (quindi acquisizione coattiva) da parte dello Stato di quei beni che provengono da fatti illeciti o che sono direttamente collegati all’esecuzione del reato.
La confisca si configura come una misura di sicurezza disposta dal giudice che esprime un giudizio sulla pericolosità del bene (e non sulla persona autore del reato).
Il giudice valuterà la pericolosità insita nella materiale disponibilità del bene da confiscare che potrebbe costituire il pretesto per commettere nuovi reati.
La confisca può essere:
– facoltativa: può essere disposta dal giudice che è chiamato ad esprimere un giudizio discrezionale sulla periolosità della cosa quando vi sia un nesso tra il bene confiscabile ed il reato.
La confisca facoltativa ha per oggetto:
a) le cose che servirono o furono destinate a commettere il reato;
b) le cose che costituirono il prodotto (ad es. le cose realizzate mediante la condotta criminosa) o il profitto (ad es. il ricavato della vendita dei beni oggetto di furto) del reato.
La confisca facoltativa può essere pronunciata solo quando la cosa non appartenga ad un terzo estraneo al reato e solo in presenza di un pronunciamento di condanna.
– obbligatoria: deve sempre essere ordinata dal giudice.
La confisca obbligatoria ha per oggetto:
a) le cose che costituiscono il prezzo del reato (ad es. l’utilità economica derivante dalla commissione del reato);
b) le cose il cui uso, fabbricazione, porto, detenzione o alienazione costituiscono il reato.
La confisca obbligatoria viene disposta anche in mancanza di un pronunciamento di condanna; mentre non si procede a confisca quando la cosa appartiene a persona estranea al reato e, nel caso b), quando l’uso, la fabbricazione, il porto, la detenzione o l’alienazione sono state consentite mediante autorizzazione amministrativa.
Esistono anche altre due tipologie di confisca: la confisca per equivalente o per valore e la confisca allargata.
La confisca per equivalente è disposta obbligatoriamente nel caso di condanna per alcuni reati contro la pubblica amministrazione ed ha ad oggetto i beni che costituirono il prezzo o il prodotto del reato (salvo che non appartengano a persona estranea al reato).
E’ così chiamata perchè caratterizzata dalla possibilità di espropriare beni diversi da quelli che costituirono il prezzo o il prodotto del reato, a condizione che siano di pari valore.
La confisca allargata è prevista in caso di condanna per i reati di stampo mafioso, reati con finalità terroristiche, reati legati al traffico illecito di stupefacenti e per alcuni reati contro la pubblica amministrazione.
La confisca allargata, così chiamata perchè disposta in mancanza di un nesso tra bene e reato, scatta quando viene accertato che il patrimonio dell’autore del reato è sproporzionato rispetto al reddito dichiarato o all’attività professionale svolta e quando il condannato non è in grado di fornire giustificazioni sulla provenienza di tali beni.
In tal caso la pericolosità è individuata nella sproporzione, pertanto il giudice ha l’obbligo di disporre la confisca.